Associazione
Meuccio Ruini

Associazione Culturale

Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell’ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell’educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.

Attraverso i suoi programmi, l'associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, e la condivisione dei valori della identità nazionale.

Salvaguardia dei beni culturali, tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico.

Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell’ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell’educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.

Chi è

Meuccio Ruini

Meuccio Ruini, diminutivo di Bartolomeo, è stato un politico italiano.
Fu ministro nel 1920 e nel 1944-1945, presidente del Senato nel 1953 e senatore a vita dal 1963.
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Nascita: 14 dicembre 1877, Reggio Emilia

Morte: 6 marzo 1970, Roma

Partito: Partito Democratico del Lavoro

Cariche precedenti: Presidente del Senato della Repubblica italiana (1953–1953), Altro

Istruzione: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Libri: La democrazia e l’unione nazionale, Altro

Gruppo parlamentare: Misto

Bartolomeo Ruini, detto Meuccio, nasce a Reggio nell’Emilia il 14 dicembre 1877. È stato, senza alcun dubbio un personaggio poliedrico, di indubbie capacità e di grande carisma, che ha rivestito ruoli fondamentali prima, durante e dopo la nascita della nostra Repubblica.

Proprio per le Sue molteplici attività e per il Suo lungo impegno, è assai difficile descrivere compiutamente quanto Egli ha realizzato nella Sua vita, così come è impresa ardua ricostruire, in ogni suo aspetto, il pensiero, la personalità, la cultura, la sensibilità, la lungimiranza, il valore politico, l’impronta ed i segni da Lui lasciati nella Storia Italiana.

Ruini è stato assoluto protagonista dell’assemblea Costituente e “Padre” della Carta Costituzionale italiana.

Innumerevoli aspetti politici, giuridici, economici, sociali della Sua attività meriterebbero un più approfondito studio, ma particolarmente significativi sono da considerarsi i lavori della “Commissione dei 75”, che portano la Sua firma e costituiscono il frutto della Sua attenta opera di mediazione.

Dopo aver conseguito la maturità classica, Ruini si laurea in Giurisprudenza ed in Filosofia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna e si trasferisce a Roma dove, nel 1903, approda al Ministero dei Lavori Pubblici, in cui percorre una rapida carriera fino a diventare, nove anni più tardi, Direttore Generale dei Servizi speciali per il Mezzogiorno.

Nel contempo, inizia a coltivare il proprio impegno politico: nel 1907 è eletto Consigliere Comunale a Roma e Consigliere Provinciale a Reggio nell’Emilia; nello stesso anno, avvia una proficua collaborazione con la rivista milanese di Filippo Turati, “Critica Sociale”, sulla quale pubblica numerosi, interessanti articoli e saggi, densi di acute riflessioni e di idee innovative.

A soli 35 anni, entra nel Consiglio di Stato e, nel 1913, viene eletto Deputato.

Coerentemente con le Sue posizioni interventiste, partecipa, come volontario, alla prima guerra mondiale, durante la quale si distingue, prima, come sottotenente del genio e, poi, come tenente dei bersaglieri, tanto da meritare la medaglia d’argento al valore militare ed un discorso di elogio di Nitti alla Camera dei Deputati.

Anche il generale Armando Diaz disse di Lui: “Questi parlamentari che fan parlare i giornali dicono di fare la guerra e non la fanno. Solo pochi si battono realmente. C’è, però, un ufficiale che non so se sia folle o se voglia suicidarsi: quando si dà il segno di uscire dalla trincea è sempre il primo: si chiama Meuccio Ruini”.

Nel 1919 entra a fare parte del Gabinetto Orlando come Sottosegretario al Ministero dell’Industria, Commercio e Lavoro e poi, nel successivo Governo Nitti, riveste la arica di Ministro delle Colonie (1920).

Assieme a Giovanni Amendola, fonda, nel 1922, il quotidiano politico “il Mondo” dalle cui pagine intraprende una coraggiosa campagna antifascista; l’anno dopo, organizza l’Unione Nazionale della Nuova Democrazia, un movimento politico di decisa opposizione al regime.

Espulso dal Consiglio di Stato, privato dell’esercizio dell’Avvocatura e dell’Insegnamento, Ruini vive nelle ristrettezze il Suo “esilio in patria” dedicandosi allo studio di problemi storici e Costituzionali, senza, tuttavia, mai perdere i propri contatti con gli antifascisti democratico-liberali.

Nel 1942, crea clandestinamente, insieme ad Ivanoe Bonomi, il Partito della Democrazia del Lavoro, di cui, l’anno successivo, diviene Segretario; dopo il 25 luglio 1943, è tra i maggiori promotori del Comitato delle Forze Antifasciste, nucleo originario del Comitato di Liberazione Nazionale (CNL).

Nel gennaio del 1945, viene istituito il Comitato Internazionale della Ricostruzione (CIR) ed Egli è chiamato a presiederlo.

Ruini trasforma, quindi, il Partito della Democrazia del Lavoro in Partito Democratico del Lavoro, nelle cui liste, il 2 giugno 1946, viene eletto all’Assemblea Costituente, in seno alla quale assume la Presidenza della “Commissione dei 75”, incaricata di redigere il testo Costituzionale.

Questo rappresenta l’apogeo della carriera politica: come riconoscerà la dottrina successiva, in virtù della Sua vasta esperienza, della Sua maturità e delle Sue indubbie competenze soprattutto nel campo dell’economia e del diritto Egli ebbe la funzione individuale di maggiore rilievo nel processo di formazione della Carta Costituzionale.

Molti sono gli articoli da Lui fortemente voluti nella nostra Costituzione; tra questi il primo con il quale Ruini intese affermare l’importanza del lavoro quale strumento di dignità dell’uomo e quale diritto inalienavile del cittadino

Nel 1947 diviene, anche, Presidente del Consiglio di Stato e nel 1953 assume la carica di Presidente del Senato, a seguito delle dimissioni del Suo predecessore che lasciò lo scranno più alto di palazzo Madama per le turbolenze provocate dalla discussione della cosiddetta “legge truffa” che assegnava alla coalizione che avesse raggiunto il 50% dei voti il 65% dei parlamentari.

Meuccio Ruini, nel rispetto delle procedure democratiche, pur essendo contrario, nel merito, al provvedimento legislativo, garantì il libero esercizio del voto parlamentare che portò all’approvazione della legge e, successivamente rassegnò le Sue dimissioni in segno di dissenso.

Infatti, alle successive elezioni politiche rifiuta la candidatura, preferendo uscire dalle scene per ritornare ai Suoi adorati studi.

Nel frattempo, precisamente nel 1952, forte anche del Suo profondo credo nella democrazia economica, aveva accettato la Presidenza dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), incarico che mantenne fino al 1958.

La Sua condivisione del Pensiero Mazziniano l’aveva portato a volere che la Costituzione della Repubblica Italiana prevedesse la tutela e lo sviluppo della Cooperazione quale elemento di democrazia economica, tutela e sviluppo sancito nell’articolo 45 delle Carta Costituzionale.

Nel 1957, dopo più di 4 anni di assenza dalle scene politiche e nel decennale della Costituzione, il Governo, presieduto da Zoli, istituisce il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro (CNEL), affidandone la Presidenza a Ruini che, nella necessità di dare vita a tale organismo si era fatto promotore in uno studio pubblicato nel 1920; Egli ricopre tale carica fino al 1959, allorquando si ritira nella consapevolezza di averne avviato positivamente l’attività.

Il 2 marzo 1963, per decisione dell’allora Presidente della Repubblica, Antonio Segni, viene nominato Senatore a vita “per altissimi meriti nel campo scientifico e sociale”.

Muore a Roma il 6 marzo 1970 a 92 anni.

L’epitaffio sulla tomba del cimitero di Canossa, dove riposa, che riassume fedelmente la Sua vita, così recita: “Studioso e scrittore di diritto, di economia e di storia, Deputato della montagna reggiana, volontario in guerra con medaglia d’argento, promotore del Comitato di Liberazione Nazionale e del corpo dei volontari della libertà, più volte Ministro, Presidente del Comitato di Ministri per la Ricostruzione, del Consiglio di Stato e della Commissione per la Costituzione alla Costituente, Rappresentante d’Italia al Consiglio d’Europa, Presidente del Senato della Repubblica Italiana e del C.N.E.L., Senatore a vita”.

L'Associazione

La struttura della Associazione Meuccio Ruini è così composta:

Il Presidente 
Il Comitato Direttivo
I Soci :

  • Fondatori
  • Ordinari
  • Onorari

Il Segretario
Il Tesoriere

Associazione Culturale Atto esente imposta di bollo e di registro ai sensi art. articolo 26, modifica dell’articolo 82, d.lgs. 117/2017 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata È costituita, con sede in Napoli alla Via , l’Associazione denominata “Associazione Meuccio Ruini” Associazione Culturale, ai sensi del Codice del Terzo settore D.lgs. n.117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell’ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. 

L’Associazione si propone il raggiungimento degli scopi indicati all’art. 3 dello statuto sociale, approvato e sottoscritto dai presenti costituenti, allegato al presente atto sotto la lettera “A”.

L’Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, e la condivisione dei valori della identità nazionale. 

Tali finalità saranno perseguite tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell’associazione con attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia.

L’Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 

L’ente potrà operare nella provincia di Napoli, nella regione ed in campo nazionale ed all’estero. 

Art. 2 – Statuto L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. 

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.  È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. 

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. 

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. 

Art. 3 – Scopi e attività L’Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell’art. 5: Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono: 

• di promuovere tutte le iniziative rivolte al perseguimento dello studio e dell’approfondimento delle radici dello Stato Unitario Italiano e alla ricerca e condivisione dell’identità nazionale nei dettami della Carta costituzionale della Repubblica Italiana promulgata dai Padri Costituenti; 

• di svolgere in favore di terzi ed avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie assicurate dagli Associati: 

a) Attività Educative, attività culturali, attività di interesse sociale anche con finalità educativa; 

b) Attività rivolte alla salvaguardia dei beni culturali, tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico; 

c) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza; sviluppo di una cultura pacifica basata sulla consapevolezza e sulla capacità di esprimersi attraverso i valori della cooperazione, della responsabilità, della felicità e della pace; 

d) Educazione alla consapevolezza sulla base del principio che il perdono, l’amore, la gratitudine, l‘integrazione sono in grado di contrastare conflitti e ingiustizie, e possano migliorare il benessere e trasformare l’approccio alle difficoltà; 

e) Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell’ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell’educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà; 

f) Promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di singoli Enti, Associazioni, Istituzioni, pubbliche e private, finalizzata all’ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unificazione e confronto. 

Art.4 – Disciplina delle attività L’Associazione potrà esercitare attività diverse a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L’ associazione si attiverà anche in via amministrativa e dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile. I principi proposti saranno diffusi e attivati tramite divulgazione, anche con l’utilizzo di piattaforme tecnologiche, attraverso eventi, convegni, meeting, incontri di studio, workshop, seminari esperienziali e ogni forma di collaborazione tra l‘Associazione e ogni realtà sociale e di gruppo. Inoltre, saranno tenuti seminari, attività didattiche e di ricerca nell’ambito dei principi enunciati, anche d’intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere. Creazione ed istituzione di un Centro studi per il coordinamento e la tutela delle attività enunciate e network finalizzati al contatto fra le Associazioni, gli Enti, le Fondazioni, gli operatori di settore e tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle metodologie proposte al fine di conoscere, sviluppare, acquisire e diffondere mezzi e strumenti utili a migliorare le proprie condizioni di vita. Potranno essere redatti regolamenti che determinino criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali. Tali regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 5 – Adesione all’associazione 4 L’adesione all’Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l’attività di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell’Associazione singole persone fisiche maggiorenni, le Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo settore in rispetto dell’art. 32 D.Lgs 111/2017, che ne condividano gli scopi e le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui sia esplicito l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione nei modi fissati dallo statuto o con appositi Regolamenti, di esercitare i propri diritti di voto, di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione. 

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati I soci dell’organizzazione hanno il diritto di: 

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento; 

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge; 

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario, consultare i verbali; 

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:  

• rispettare il presente statuto i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo; 

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. 

Art. 7 – Qualità di volontario La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. 

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio La qualità di associato si perde: 

a) per recesso; 

b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti; 

c) per esclusione; 

d) per instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale tra esso e l’associazione; 

e) per decesso; 

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato e comunque nei casi: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’associazione; 

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 

c) in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’associazione. La delibera, adottata dal consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Sino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato è sospeso. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell’assemblea di ratifica del provvedimento di esclusione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio direttivo comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. Le quote associative versate non potranno mai essere oggetto di restituzione. 

Art. 9 – Organi sociali Gli organi dell’Associazione sono: Assemblea degli Associati; Consiglio Direttivo; Presidente; Organo di controllo quando previsto; Organo di revisione quando previsto; L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in nessun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo e attivo. 

Art. 10 – L’assemblea L’assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi e che sia iscritti da almeno un tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato maggiorenne ha diritto al voto e viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L’Assemblea è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. 

È competenza dell’assemblea che: 

1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; 

2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; 

3. nomina e revoca i componenti degli organi associativi; 

4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

6. delibera sull’esclusione degli associati; 

7. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 

8. approva gli eventuali regolamenti interni; 

9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione; 

10.delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

Art. 11- Convocazione dell’assemblea L’assemblea si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, in via ordinaria ed in via straordinaria delibera per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione. L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di quanti intervenuti e delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’ assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario che provvede alla redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vicepresidente. Dei lavori dell’assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull’apposito registro. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L’ordine del giorno dell’assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che gli associati intendono far porre all’ordine del giorno dell’assemblea devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell’ordine del giorno. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante avviso trasmesso a tutti gli associati a mezzo lettera raccomandata, a mano, posta elettronica e affissione presso la sede sociale o pubblicazione nel sito dell’Associazione almeno trenta giorni prima della data della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell’assemblea. Gli associati potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. Sono ammesse cinque deleghe a persona. L’assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione la trasformazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 12 – Il Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, nominati tra gli associati, per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà procedere alla nomina dei sostituti per reintegro dell’organo sino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione degli associati. Spetta, a titolo esemplificativo e al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

b) predisporre il bilancio; 

c) deliberare sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati; 

d) predisporre eventuali regolamenti interni; 

e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell’Associazione; 

f) stipulare atti e contratti inerenti all’attività associativa; 

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; 

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata. 

Compete inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l’adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell’associazione nonché per l’attuazione degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato almeno una volta l’anno in sede ordinaria. Gli avvisi di convocazione seguono quanto già stabilito per la convocazione dell’assemblea. Il Consiglio è validamente costituito e delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti, il voto del Presidente si intenderà determinante in caso di parità. Il presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. 

Art. 13 – Il Presidente del Consiglio direttivo Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione ad ogni effetto ed in giudizio; convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e rappresenta nelle adunanze in caso di impedimento, comunica al Presidente tutte le proposte che crede utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione affinché tali proposte vengano presentate alle decisioni del Consiglio. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. 

Art. 14 – Organo di controllo 10 E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’organo di controllo: • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.; • Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Art. 15 – Organo di revisione legale dei conti E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. 

ART. 16 – Gratuità delle cariche associative Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. 

ART. 17 – Risorse economiche – Fondo comune Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

•  quote associative; 

•  contributi pubblici e privati; 

•  donazioni e lasciti testamentari; 

•  rendite patrimoniali; 

•  attività di raccolta fondi; 

•  rimborsi da convenzioni; 

•  ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 

Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – Bilancio I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che procedono l’assemblea, affinché gli associati possano prendere visione.

Art. 20 – Bilancio sociale E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Convenzioni Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 22 – Personale retribuito L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. 12 I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le attività sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art. 23 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità̀ civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Art. 24 – Responsabilità della organizzazione L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Art. 25 – Devoluzione del patrimonio La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, sino a diversa decisione dell’assemblea. 13 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Art. 26 – Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale.

Le attività che si propone di svolgere sono prevalentemente in favore di terzi,   avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati sono: 

di promuovere tutte le iniziative rivolte al perseguimento dello studio e dell’approfondimento delle radici dello Stato Unitario Italiano e alla ricerca e condivisione dell’identità nazionale nei dettami della Carta costituzionale della Repubblica Italiana promulgata dai Padri Costituenti; 

• di svolgere  in favore di terzi:

a) Attività Educative, attività culturali, attività di interesse sociale anche con finalità educativa;

b) Attività rivolte alla salvaguardia dei beni culturali, tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico;

c) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza; sviluppo di una cultura pacifica basata sulla consapevolezza e sulla capacità di esprimersi attraverso i valori della cooperazione, della responsabilità, della felicità e della pace; 

d) Educazione alla consapevolezza sulla base del principio che il perdono, l’amore, la gratitudine, l‘integrazione sono in grado di contrastare conflitti e ingiustizie, e possano migliorare il benessere e trasformare l’approccio alle difficoltà; 

e) Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell’ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell’educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà; 

f) Promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di singoli Enti, Associazioni, Istituzioni, pubbliche e private, finalizzata 3 all’ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unificazione e confronto. 

Le radici della nostra costituzione

Nella splendida cornice del Palazzo Serra di Cassano  nei locali dell’Istituto Italiano Studi Filosofoci il giorno

Via Monte di Dio, 14 Napoli

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